by Ettore_Ribaudo

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FVG LR15 2007_presentazione2.pptx

Published Apr 17, 2013 in Business & Management
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Il Piano di Illuminazione è uno strumento previsto dalla Legge Regionale n. 15 del 18 giugno 2007 all'art. 5, comma 1, lett. a), di cui si devono dotare tutti i Comuni del Friuli Venezia Giulia entro il 18 giugno 2015.
Il Piano della Luce è lo strumento principe per riqualificare l’illuminazione del territorio attraverso 3 passaggi:
1. acquisire lo stato di fatto dell’illuminazione,
2. definire specifiche linee guida future progettuali, di controllo e verifica
3. pianificare gli interventi identificando le opportunità di energy saving
4. beneficiare della riduzione dei consumi elettrici riducendo la spesa di
gestione del servizio mantenendo alto il livello di prestazione
Quali sono gli obbiettivi?
 Ridurre sul territorio l’inquinamento luminoso e i consumi energetici;
 Conservare gli equilibri ecologici;
 Aumentare la sicurezza, evitando abbagliamenti e possibili distrazioni che creino pericoli per il traffico e per i pedoni;
 Ridurre la criminalità e gli atti di vandalismo;
 Favorire le attività ricreative e di vivibilità del territorio per migliorare la qualità della
vita;
 Valorizzare il territorio e le opere architettoniche;
 Realizzare impianti ad elevata efficienza, favorendo il risparmio energetico;
 Ottimizzare gli oneri di gestione relativi agli interventi di manutenzione;
 Riqualificare integrale del territorio in modo organico ed organizzato;
 Introdurre soluzioni e servizi Smart City ove applicabili, senza forzare tecnologie e soluzioni

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Perché della modifica e come applicare la legge regionale
per il risparmio energetico e contro l’inquinamento luminoso n.15 del 18 giugno 2007
Maniago, 19 aprile 2013




Per l'illuminazione pubblica l'Italia consuma pro-capite il doppio-triplo di altre nazioni di livello economico comparabile grazie anche ad una pressione fiscale enorme,
Le aziende del Nord
hanno dovuto sopportare il conto
più salato.
Difatti sono 4,6 i miliardi spesi in più
per le bollette elettriche nel 2010,
rispetto a quanto si sarebbe pagato
con il prezzo medio europeo.
Il divario scende a 1,9 miliardi
nelle regioni meridionali
e a quasi 1,4 in quelle del Centro.
(ad esempio: Germania, Gran Bretagna, Olanda). Questo fatto, unito ai danni causati dall'inquinamento luminoso alla salute umana, alla cultura e all'ambiente notturno, impone che si preveda un sostanziale cambio di rotta nel come è impostata l'illuminazione in esterni.
Intervenire in maniera semplice razionalizzando i consumi, porterà nell'immediato ad ottenere risparmi nell'ordine di mezzo miliardo di euro annuo, fino a sfiorare, a regime (una volta implementate le tecnologie e le azioni suggerite) il miliardo di euro.
Contestualmente alla riduzione immediata del consumo di energia elettrica e del corrispondente inquinamento luminoso si propone l'adozione di una politica innovativa e lungimirante volta a migliorare l'efficienza complessiva del comparto. Questo miglioramento dell'efficienza si ottiene applicando regole semplici ma efficaci di ottimizzazione degli impianti e di contenimento dell'inquinamento luminoso..




La luce eccessiva non è sinonimo di benessere, ma semplicemente di spreco. Non si spiega altrimenti il divario esistente tra i consumi italiani e quelli della Germania e della Gran Bretagna.
La soluzione di questo problema energetico e ambientale porta solo vantaggi alla comunità, avendo costi di attuazione molto limitati e ritorni praticamente immediati. Questo semplice e limitato problema può essere un test per l'Italia. Se non riusciamo a risolvere nemmeno questo, allora possiamo scordarci di risolvere gli altri.
Parte della soluzione passa attraverso una riconsiderazione del ruolo della luce di notte, finora sempre considerata un fattore positivo. Al contrario la luce artificiale di notte è un fattore fisico col quale la vita non è abituata a convivere, essendosi evoluta con l'alternarsi della luce e del buio. Quest'ultimo è altrettanto necessario della prima per il benessere dell'uomo e dell'ambiente. Alterare artificialmente questo equilibrio comporta danni ecologici notevoli e anche danni alla salute dell'uomo.
Esiste ormai una forte consapevolezza internazionale della necessità di affrontare decisamente il problema dell'inquinamento luminoso e delle sue conseguenze negative. In particolare la Starlight Initiative dell'UNESCO (iniziativa correlata al Patto dei Sindaci), anche con il supporto dell'UN-World Tourism Organization, sta lavorando a tutti i livelli per arrivare a limitare efficacemente il fenomeno.
Questo primo intervento è finalizzato al risparmio nell'illuminazione pubblica, ma appare ovvio che gli stessi principi devono e possono essere estesi al settore privato dove gli sprechi non sono da meno e dove i soldi risparmiati non possono che giovare alle casse delle aziende. Numerose leggi regionali dettano già ora come intervenire, si tratta semplicemente di farlo effettivamente.




INQUINAMENTO LUMINOSO
DEFINIZIONE TECNICA
della legge regionale 15 del 2007


Art. 2
Ogni forma di irradiazione di luce artificiale
che si disperda al di fuori delle aree cui essa
è funzionalmente dedicata e, in particolar modo, oltre il piano dell’orizzonte
 

La fotografia mostra l'inquinamento luminoso
prodotto dai fari che illuminavano
la sede ANA di Clauiano (Trivignano Udinese)
Purtroppo l'illuminazione complessiva della frazione produce
ancora luce verso l'alto, ma speriamo che
in un prossimo futuro, recuperata una somma adeguata,
l'amministrazione comunale provveda a sistemare l'impianto.
In FVG la situazione è grave

La luce artificiale arriva ovunque
Ormai l’inquinamento luminoso
lo si nota anche alle alte quote
(Monte Matajur) si può guardare la pianura friulana fortemente illuminata.
La situazione desolante, sotto l'aspetto astronomico e naturalistico, è che non si riesce quasi ad osservare le stelle della costellazione dello Scorpione (SCO), se non le poche più luminose, soprattutto a causa del forte chiarore diffuso verso l'alto e, l’enorme spreco di denaro pubblico.

Le finalità della legge regionale 15 del 2007
uniformità dei criteri di progettazione
risparmio energetico
protezione dall’inquinamento luminoso dell’attività di ricerca
protezione dall’inquinamento luminoso dell’ambiente naturale
salvaguardia del cielo notturno



Il muro portante della legge
Regolamentazione delle sorgenti di luce
e dell’utilizzazione di energia elettrica
da illuminazione esterna (Articolo 8)

E’ necessario conoscere bene
questo articolo per capire se l’impianto
è a norma oppure no e agire di conseguenza

Articolo 8, comma 1
Per l’attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, dalla data di entrata in vigore della presente legge tutti gli impianti di illuminazione esterna, pubblica e privata, in fase di progettazione o di appalto, sono eseguiti a norma antinquinamento luminoso e a ridotto consumo energetico.

N.B: Per quelli in fase di esecuzione è prevista la sola obbligatorietà di sistemi non disperdenti luce verso l’alto, fatto salvo l’adeguamento entro i quattro anni successivi,
secondo i criteri di cui al presente articolo.

Articolo 8, comma 2
Sono considerati antinquinamento luminoso e a ridotto consumo energetico
solo gli impianti che contemporaneamente siano:
a) costituiti da apparecchi illuminanti, aventi un’intensità luminosa massima di 0 cd per 1.000 lumen a 90° e oltre, con un rendimento di almeno il 55%; (intendendo come rendimento il rapporto fra il flusso luminoso che fuoriesce dall’apparecchio e quello emesso dalla sorgente/sorgenti interne allo stesso)


Full cut-off
Vetro prismatico
Quali sono gli impianti a norma?

A norma …

… non a norma

… non a norma

b) equipaggiati di lampade al sodio ad alta e bassa pressione, ovvero di lampade con almeno analoga efficienza in relazione allo stato della tecnologia e dell’applicazione e una temperatura di colore massima pari a 3300 K;







c) realizzati in modo che le superfici illuminate non superino il livello minimo di luminanza media mantenuta o di illuminamento medio mantenuto previsto dalla CEN/TR 13201-1, o, in assenza di norme di sicurezza specifiche, non superino 1 cd/mq; i valori minimi di sicurezza possono venire superati con una tolleranza del 15 per cento;

Articolo 8, comma 2
d) provvisti di appositi dispositivi in grado di ridurre, entro le ore ventitre nel periodo di ora solare ed entro le ore ventiquattro nel periodo di ora legale, l’emissione di luci degli impianti in misura non inferiore al 30 per cento rispetto al pieno regime di operatività. La riduzione non va applicata solo qualora le condizioni d’uso della superficie illuminata siano tali che la sicurezza ne venga compromessa. La riduzione di luminanza in funzione dei livelli di traffico è obbligatoria per i nuovi impianti d’illuminazione stradale.

Articolo 8, comma 5
5. L’illuminazione delle insegne non dotate di illuminazione propria è realizzata utilizzando apparecchi che illuminino dall’alto verso il basso. Le insegne dotate di luce propria non devono superare i 3.000 lumen di flusso totale emesso in ogni direzione per ogni singolo esercizio. In ogni caso tutti i tipi di insegne luminose non preposte alla sicurezza e ai servizi di pubblica utilità devono essere spente entro le ore ventiquattro e al più tardi alla chiusura dell’esercizio.

SI
NO!!

Art.8, comma 6
6. Fari, torri-faro e riflettori illuminanti parcheggi, piazzali, cantieri, svincoli ferroviari e stradali, complessi industriali e grandi aree di ogni tipo devono avere, rispetto al terreno, un’inclinazione tale, in relazione alle caratteristiche dell’impianto, da non irradiare oltre 0 cd per 1.000 lumen a 90° e oltre. Sono da privilegiare gli apparecchi d’illuminazione con proiettori di tipo asimmetrico. L’installazione di torri-faro deve prevedere una potenza installata inferiore, a parità di luminanza delle superfici illuminate, a quella di un impianto con apparecchi tradizionali, …

A NORMA
NON A NORMA

Art.8, comma 9
9. È fatto espresso divieto, su tutto il territorio regionale, di utilizzare fasci di luce fissi o roteanti, di qualsiasi colore e potenza, quali fari, fari laser e giostre luminose e altri tipi di richiami luminosi quali palloni aerostatici luminosi e immagini luminose che disperdono luce verso la volta celeste, siano essi per mero scopo pubblicitario o voluttuario, anche se di uso temporaneo. …. È altresì vietata l’illuminazione di elementi e monumenti del paesaggio di origine naturale, nonché l’utilizzo delle superfici di edifici, di altri elementi architettonici o naturali per la proiezione o l’emissione di immagini, messaggi o fasci luminosi, siano essi per mero scopo pubblicitario o voluttuario.

Art.8, comma 10
10. Nell’illuminazione di edifici di interesse storico, architettonico o monumentale, sono privilegiati sistemi di illuminazione che prevedono l’utilizzo di apparecchi illuminanti rivolti dall’alto verso il basso. Solo nel caso in cui ciò non risulti possibile, i fasci di luce devono rimanere di almeno un metro al di sotto del bordo superiore della superficie da illuminare e, comunque, entro il perimetro della stessa, avvalendosi anche di dispositivi di contenimento del flusso luminoso disperso quali schermi o alette paraluce e provvedendo comunque allo spegnimento parziale o totale o alla diminuzione di potenza impiegata entro le ore ventitre nel periodo di ora solare ed entro le ore ventiquattro nel periodo di ora legale.

SI
NO!
Max
1 cd/mq!!
1 metro sotto
la linea del tetto

Art. 8, comma 11
11. Per tutti gli impianti di illuminazione esistenti e non rispondenti ai requisiti di cui al presente articolo è necessario procedere, fatte salve le norme vigenti in materia di sicurezza, alla modifica dell’inclinazione degli apparecchi secondo angoli, per quanto strutturalmente possibile, prossimi all’orizzonte e inserendo schermi paraluce atti a limitare l’emissione luminosa oltre i 90°, se compatibili con i requisiti di sicurezza elettrica.

NO!!
NO!!
NO!!
SI!!

Art.8, comma 12
12. Per favorire impianti ad alta efficienza è necessario:...
b) ... In particolare, i nuovi impianti di illuminazione stradali tradizionali, fatta salva la prescrizione dell'impiego di lampade con la minore potenza installata
in relazione al tipo di strada e alla sua categoria illuminotecnica, devono garantire un rapporto fra interdistanza e altezza delle sorgenti luminose non inferiore al valore di 3,7; sono consentite soluzioni alternative solo in presenza di ostacoli, fisici o arborei, o in quanto funzionali alla certificata e documentata migliore efficienza generale dell'impianto; soluzioni con apparecchi lungo entrambi i lati della strada sono consentite nei casi in cui il rapporto tra interdistanza e altezza delle sorgenti luminose sullo stesso lato risulti superiore al valore di 5; le prescrizioni sul rapporto minimo tra interdistanza e altezza delle sorgenti luminose, non si applicano alle aree adibite a parcheggio veicolare; tali prescrizioni non si applicano, altresì, a incroci e rotatorie fino a una distanza di cinquanta metri dal centro di esse;
c) mantenere, su tutte le superfici illuminate, orizzontali o verticali, fatto salvo ove già esistano diverse disposizioni derivanti dalla CEN/TR 13201-1, valori di luminanza media mantenuta omogenei e, in ogni caso, contenuti entro il valore medio di 1 cd/mq;

Interdistanza (H)
Questo parametro è importante per limitare il numero dei pali
e quindi anche l’energia consumata
H=1
H=2
H=3
H=3,7
OK

Le deroghe - Art. 8, comma 4
4. È concessa deroga per:
a) le sorgenti di luce internalizzate e quindi non inquinanti, quali gli impianti di illuminazione sotto tettoie, portici, sottopassi, gallerie e strutture similari con effetto totalmente schermante verso l’alto;
b) le sorgenti di luce facenti parte di installazione temporanea, cioè che vengano rimosse entro un mese dalla messa in opera, che vengano spente entro le ore ventuno nel periodo di ora solare e entro le ore ventidue nel periodo di ora legale;
c) gli impianti accesi per meno di dieci minuti da un sensore di presenza o movimento dotati di proiettori ad alogeni, lampadine a fluorescenza compatte o altre sorgenti di immediata accensione;

DIFFIDATO!

DIFFIDATO!

Ancora deroghe
d) porti, aeroporti e altre strutture non di competenza statale, limitatamente agli impianti e ai dispositivi di segnalazione strettamente necessari a garantire la sicurezza della navigazione marittima e aerea;

e) le strutture in cui vengono esercitate attività relative ai servizi sanitari, all’ospitalità alberghiera, all’ordine pubblico e all’amministrazione della giustizia; 

f) gli impianti con emissione complessiva al di sopra del piano dell’orizzonte non superiore ai 2.250 lumen, costituiti da sorgenti di luce con flusso totale emesso in ogni direzione non superiore a 1.500 lumen cadauna, quali a esempio lampade a fluorescenza compatta o sistemi d’illuminazione a led che rientrano nei suddetti limiti.

f bis) In relazione agli impianti di illuminazione inseriti in ambiti di elevato pregio storico, culturale e architettonico, di cui all'abrogata lettera f bis) del comma 4, sono fatti salvi e, conseguentemente, non necessitano di intervento alcuno di adeguamento alla normativa:
a) i progetti già approvati;
b) i progetti in fase di esecuzione;
c) gli impianti già realizzati.

f ter) gli impianti di illuminazione riproducenti simboli religiosi e simboli legati alle tradizioni religiose, quando sono utilizzati all'esterno degli edifici di culto e nelle prossimità di questi nel periodo delle ricorrenze e festività religiose. I richiedenti, entro i 30 giorni antecedenti all'installazione o utilizzo degli impianti, devono inviare al Comune nel quale deve essere attivato l'impianto medesimo, una comunicazione contenente l'ubicazione e i dati dell'impianto, nonché il nominativo dei responsabili addetti al suo utilizzo.

A proposito di faretti a pavimento
Dato che sparano direttamente verso l’alto evidentemente non rispettano la legge!!

Possono essere usati soltanto come fonte di luce interna.

I loro fasci di luce, quindi, non possono
mai essere dispersi verso il cielo

Fari male orientati
Illuminazione di insegna non ammessa
e pericolosa perché abbagliante
Illuminazione non ammessa
TUTTO IN UN COLPO!

Impianti altamente inquinanti
Le Province secondo l’articolo 4, comma 1,lettera c), individuano, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli impianti di grande inquinamento luminoso rispetto ai quali prevedere, entro un ulteriore anno, le priorità di bonifica, anche su segnalazione degli osservatori astronomici o delle associazioni che si occupano della protezione del cielo notturno
d) redigono, entro e non oltre due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano di adeguamento alla presente legge degli impianti d’illuminazione di loro proprietà, secondo i criteri previsti all’articolo 11

Piano comunale dell’illuminazione
I Comuni, in base all’articolo 5, comma 1, lettera a), si dotano, entro otto anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di piani dell’illuminazione
e)provvedono, entro otto anni dalla individuazione delle priorità di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c), alla bonifica degli impianti e delle aree di grande inquinamento luminoso;

Art. 10 sanzioni
Questo articolo si compone di ben 5 commi e prevede un’articolato sistema di sanzioni per i privati che non rispettino la legge. E se la legge non la rispetta il “pubblico”? Qui sarebbe da porre un rimedio.
1. Eventuali nuovi impianti realizzati in violazione dell'articolo 8 devono essere mantenuti spenti fino all'adeguamento ai criteri della presente legge. L'accensione dell'impianto in violazione della presente legge comporta una sanzione amministrativa da 200 a 600 euro per ogni punto luce.
2. Chiunque impieghi impianti e sorgenti di luce non rispondenti ai criteri indicati negli articoli 8 e 11 o prescritti dalle Province in conformità all'articolo 4, comma 1, lettere b) e c), incorre nella sanzione amministrativa da 200 a 600 euro per ogni punto luce, qualora non ottemperi entro sessanta giorni dalla diffida all'adeguamento del Comune territorialmente competente.
3. Si applica la sanzione amministrativa da 400 a 1.200 euro per ogni punto luce per l'utilizzo di impianti che costituiscono notevole fonte di inquinamento luminoso, secondo le specifiche indicazioni fornite dalla Provincia, e che vengono utilizzati a pieno regime per tutta la durata della notte anche per semplici scopi pubblicitari o voluttuari.
4. I proventi di dette sanzioni sono destinati dai Comuni al finanziamento degli interventi di adeguamento degli impianti di pubblica illuminazione alle finalità della presente legge.
5. I gestori degli impianti oggetto di sanzione devono provvedere alla messa a norma secondo la presente legge entro novanta giorni dalla erogazione della sanzione.


Art. 12 verifiche e controlli
La vigilanza sull'applicazione delle disposizioni previste dalla presente legge spetta, secondo le rispettive competenze, alle Province e ai Comuni, che possono avvalersi del supporto dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente ai sensi della legge regionale 6/1998 e del Corpo forestale regionale.

Cosa fare con chi non rispetta le norme
La prima forma di segnalazione è quella fatta di persona, con tono amichevole e cortese, spiegando cosa c’è che non va e perché è meglio mettere a norma l’impianto.
Lettera inviata anche via fax con richiesta del numero di protocollo (se Comune o Provincia), nella quale si chiede il rispetto della legge (inviare per conoscenza anche all’Arpa e al Corpo forestale regionale) e si segnala che l’impianto non è a norma (nome della via, sommaria descrizione, eccetera). Si chiede l’accertamento della compatibilità con la legge e si fissa un termine perentorio (30 giorni) entro il quale prendere i necessari provvedimenti e conseguente diffida a non autorizzare l’accensione delle luci (...)
Esposto denuncia a Procura della Repubblica e Corte dei Conti

Senza l’intervento diretto di un cittadino che ha notato la costruzione del nuovo impianto, nessuno avrebbe detto nulla e invece ora i lampioni inquinanti sono stati sostituiti con altri a norma
Non fatevi ingannare: non basta che qualcuno dichiari che l’impianto è a norma; lo deve dimostrare con i certificati dai quali emerge emissione 0 a 90°

Verbale di sanzione per 600 euro, comminato per violazione della LR.15/2007
Non fatevi ingannare: non basta che qualcuno dichiari che l’impianto è a norma; lo deve dimostrare con i certificati dai quali emerge emissione 0 a 90°

Nelle Amministrazioni Comunali di piccoli e medi paesi, spesso non esiste una figura che si occupa prettamente dell’impianto di pubblica illuminazione, e sovente a quest’ultimo è data un’importanza marginale.
Non è raro trovare all’interno dei territori comunali impianti obsoleti e decadenti, presenti soprattutto nelle periferie e nelle zone più lontane ed isolate dal centro.
Economicamente parlando, per un’Amministrazione Comunale la gestione e la manutenzione dell’impianto d’illuminazione richiede un notevole dispendio di denaro.
Con una corretta politica di gestione del parco impiantistico si è però in grado di risparmiare somme elevatissime.
I margini di risparmio ricavabili da un impianto di pubblica illuminazione, a fronte degli interventi migliorativi, sono tali da garantire un ritorno dell’investimento in tempi brevi, in quanto, a differenza di altri impianti presenti all’interno del territorio comunale, quello d’illuminazione pubblica è un sistema in funzione numerose ore l’anno.
Anche in questo settore la tecnologia sta facendo passi da gigante, le case costruttrici hanno rivolto negli ultimi anni, una particolare attenzione all’efficienza energetica dei loro prodotti, riuscendo a raggiungere standard qualitativi estremamente elevati, con bassi consumi e ridotti costi di gestione.
A livello normativo lo Stato e la Regione si stanno preoccupando di migliorare l’efficienza di questi impianti e di regolamentarne il flusso luminoso.
Numerose norme sono state redatte in questi ultimi anni, con lo scopo di limitare per quanto possibile i consumi ed interessandosi all’abbattimento dell’inquinamento luminoso.

Le Amministrazioni Comunali sono i decisori ultimi della politica d’illuminazione del territorio (anche se altri attori, come le società di gestione stradale ed autostradale, grandi complessi industriali o logistici, le Province hanno anch'essi un ruolo rilevante sui grandi numeri). Questo agevola i processi decisionali funzionali alle politiche di risparmio energetico, investimento, informazione ai cittadini. In questo caso, seppure i soggetti coinvolti dal servizio siano molti, l'erogatore è unico.
Agendo sull'erogatore s’influenza positivamente anche la quotidianità dei fruitori, attraverso non solo un miglioramento ambientale, ma anche tutte le ricadute tipiche del risparmio energetico.
Ogni possibile intervento migliorativo va calato nella realtà territoriale, valutando, se effettivamente in quell’ambito, sarebbe redditizio o meno, affinché non ci si trovi a dover affrontare investimenti non recuperabili o con tempi di ritorno molto lunghi.
In generale, il sistema d’illuminazione pubblica, quindi, per ragioni economiche e di sostenibilità, è alla vigilia di una grossa rivoluzione tecnologica, che va favorita ed accompagnata, affinché possa diventare un esempio di rapida e funzionale applicazione della tecnologia al risparmio energetico.
Risparmiare energia si può, si deve, ed è utile farlo laddove tutti possano facilmente vedere come, per poter poi applicare gli stessi concetti nella propria quotidianità.


Anche la ricerca scientifica nel campo dell’astronomia ne riceve un danno enorme. Il cielo illuminato costringe gli astronomi a costruire gli osservatori in luoghi deserti e in alta montagna, con notevoli costi economici e logistici, in cui l’inquinamento luminoso, alla fine, sta arrivando lo stesso a causa del continuo allargarsi delle aree urbane.
In questa foto possiamo vedere la costellazione di Orione.
A sinistra fotografata sotto un cielo buio, a destra invece presso la città di Cormons.
La differenza è evidente.

E ora… diamoci da fare!
Sprecare di meno significa inquinare di meno:
ecco perché è interesse di tutti noi, e in particolare degli amministratori pubblici e degli astrofili, i quali sono i primi fruitori del cielo stellato, rispettare e pretendere l’applicazione della legge regionale 15/2007
Grazie per l’attenzione

M.Sc. BASIGLIO-RIBAUDO Ettore Guido
Vice-Presidente per il Friuli Venezia Giulia
Dell’associazione nazionale Ambiente Italia